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Art. 1821 c.c. — Danni al mutuatario per vizi delle cose 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XV — Del mutuo

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il mutuante è responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa.

Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il mutuante risponde dei danni causati da vizi delle cose fungibili prestate, salvo che provi di averli ignorati senza colpa.

Se il mutuo è gratuito, risponde soltanto quando conosceva il vizio e non lo comunicò. La norma differenzia il rischio secondo l'onerosità del prestito e la possibilità di avvertire il mutuatario prima dell'uso.

Occorre provare vizio, danno e nesso causale; verificare se il mutuo era gratuito o fruttifero.

Esempio pratico

Un agricoltore presta sementi contaminate senza avvertire pur conoscendo il problema: se causano un danno al raccolto, può risponderne.

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