Codice civile
Art. 1836 c.c. — Legittimazione del possessore
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVII — Dei contratti bancari
Testo dell'articolo
Se il libretto di deposito è pagabile al portatore, la banca che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore è liberata, anche se questi non è il depositante.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui il libretto di deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La disposizione regola la liberazione della banca che paga il possessore di un libretto al portatore senza dolo o colpa grave, anche se il possessore non è il depositante, e fa salve le leggi speciali.
È una regola testualmente presente nel codice, da leggere nel suo contesto storico: la disciplina antiriciclaggio ha imposto l'estinzione dei libretti al portatore e ne impedisce l'emissione. Oggi non va presentata come modello per nuovi depositi.
La liberazione dipende dalle condizioni della norma e dalle leggi speciali; il possesso da solo non rende lecita una nuova operazione con uno strumento non più emettibile.
Esempio pratico
Un vecchio fascicolo menziona un libretto al portatore: prima di valutare un pagamento storico occorre controllare data, diligenza della banca e disciplina speciale di quel periodo.
Giurisprudenza
Diligenza nel pagamento al portatore
Corte di cassazione, n. 12460, 2008 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Nell'applicazione storica della norma la banca era liberata pagando il portatore solo senza dolo o colpa grave e dopo verifiche diligenti della sua legittimazione.
Fonte →
Note
Libretto al portatore: disciplina speciale antiriciclaggio ha imposto l’estinzione entro il 31 dicembre 2018; non è più emettibile.