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Codice civile

Art. 1835 c.c. — Libretto di deposito a risparmio 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVII — Dei contratti bancari

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i prelevamenti si devono annotare sul libretto.

Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.

È nullo ogni patto contrario.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Quando la banca rilascia un libretto di risparmio, versamenti e prelievi devono esservi annotati. Le annotazioni firmate dall'addetto apparente fanno piena prova tra banca e depositante e non è valido un patto contrario.

Il libretto documenta le operazioni del rapporto. La regola probatoria si riferisce alle annotazioni con i requisiti indicati, e richiede di distinguere il saldo documentato dalle questioni sul titolo o sull'autenticità.

Occorre verificare firma, riferibilità all'addetto e corrispondenza delle operazioni; la nullità colpisce la clausola che deroga al valore probatorio fissato dalla norma.

Esempio pratico

Il libretto riporta un versamento firmato dall'impiegato allo sportello; la banca non può opporre al depositante una clausola che priva quell'annotazione della prova prevista dalla legge.

Giurisprudenza

  • Operazione non annotata sul libretto

    Corte di cassazione, n. 13643, 2014 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La prova privilegiata riguarda quanto effettivamente annotato e firmato nel libretto; non impedisce di dimostrare con altri mezzi un'operazione eseguita ma non registrata.

    Fonte →

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