Codice civile
Art. 1835 c.c. — Libretto di deposito a risparmio
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVII — Dei contratti bancari
Testo dell'articolo
Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i prelevamenti si devono annotare sul libretto.
Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.
È nullo ogni patto contrario.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Quando la banca rilascia un libretto di risparmio, versamenti e prelievi devono esservi annotati. Le annotazioni firmate dall'addetto apparente fanno piena prova tra banca e depositante e non è valido un patto contrario.
Il libretto documenta le operazioni del rapporto. La regola probatoria si riferisce alle annotazioni con i requisiti indicati, e richiede di distinguere il saldo documentato dalle questioni sul titolo o sull'autenticità.
Occorre verificare firma, riferibilità all'addetto e corrispondenza delle operazioni; la nullità colpisce la clausola che deroga al valore probatorio fissato dalla norma.
Esempio pratico
Il libretto riporta un versamento firmato dall'impiegato allo sportello; la banca non può opporre al depositante una clausola che priva quell'annotazione della prova prevista dalla legge.
Giurisprudenza
Operazione non annotata sul libretto
Corte di cassazione, n. 13643, 2014 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La prova privilegiata riguarda quanto effettivamente annotato e firmato nel libretto; non impedisce di dimostrare con altri mezzi un'operazione eseguita ma non registrata.
Fonte →