Codice civile
Art. 1846 c.c. — Disponibilità delle cose date in pegno
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVII — Dei contratti bancari
Testo dell'articolo
Nell'anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci, la banca non può disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate. Il patto contrario deve essere provato per iscritto.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Nell'anticipazione bancaria garantita da pegno di titoli o merci, la banca non può disporre dei beni se ha rilasciato un documento che li individua. Un patto che consente il contrario deve risultare per iscritto.
L'individuazione documentale tutela la conservazione dei beni specifici dati in garanzia e delimita il potere della banca durante il finanziamento.
Accertare l'esistenza del documento identificativo e il contenuto di un eventuale accordo scritto; la norma riguarda questa forma di anticipazione, non ogni finanziamento garantito.
Esempio pratico
La banca rilascia una distinta con il numero dei titoli dati in pegno: non può sostituirli o disporne liberamente, salvo un valido patto contrario provato per iscritto.