Codice civile
Art. 1847 c.c. — Assicurazione delle merci
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVII — Dei contratti bancari
Testo dell'articolo
La banca deve provvedere per conto del contraente all'assicurazione delle merci date in pegno, se, per la natura, il valore o l'ubicazione di esse, l'assicurazione risponde alle cautele d'uso.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La banca deve assicurare per conto del contraente le merci ricevute in pegno quando natura, valore o luogo di custodia rendono l'assicurazione conforme alle cautele d'uso.
Non ogni bene richiede automaticamente copertura: la valutazione si compie alla luce del rischio concreto e delle prassi cautelari pertinenti all'operazione.
Occorre provare le condizioni che rendono l'assicurazione dovuta e verificare copertura, costo e nesso tra omissione e danno eventualmente richiesto.
Esempio pratico
Merci deperibili di elevato valore sono date in pegno e custodite in un deposito esposto a rischi: la banca valuta la copertura richiesta dalle cautele d'uso.