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Art. 1847 c.c. — Assicurazione delle merci 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVII — Dei contratti bancari

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La banca deve provvedere per conto del contraente all'assicurazione delle merci date in pegno, se, per la natura, il valore o l'ubicazione di esse, l'assicurazione risponde alle cautele d'uso.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La banca deve assicurare per conto del contraente le merci ricevute in pegno quando natura, valore o luogo di custodia rendono l'assicurazione conforme alle cautele d'uso.

Non ogni bene richiede automaticamente copertura: la valutazione si compie alla luce del rischio concreto e delle prassi cautelari pertinenti all'operazione.

Occorre provare le condizioni che rendono l'assicurazione dovuta e verificare copertura, costo e nesso tra omissione e danno eventualmente richiesto.

Esempio pratico

Merci deperibili di elevato valore sono date in pegno e custodite in un deposito esposto a rischi: la banca valuta la copertura richiesta dalle cautele d'uso.

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