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Art. 1848 c.c. — Spese di custodia 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVII — Dei contratti bancari

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La banca, oltre al corrispettivo dovutole, ha diritto al rimborso delle spese occorse per la custodia delle merci e dei titoli, salvo che ne abbia acquistato la disponibilità.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Oltre al corrispettivo dell'anticipazione, la banca può ottenere il rimborso delle spese sostenute per custodire titoli e merci dati in pegno, salvo che abbia acquisito la disponibilità dei beni.

La spesa di custodia è distinta dal prezzo del finanziamento: la richiesta richiede costi effettivamente occorsi e riferibili ai beni dati in garanzia.

La deroga opera se la banca ha acquistato la disponibilità delle cose; verificare titolo del potere di disposizione e documentazione delle spese richieste.

Esempio pratico

La banca paga il deposito di merci individuate ricevute in pegno: può chiedere il rimborso delle spese di custodia documentate oltre al corrispettivo pattuito.

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