Codice civile
Art. 1872 c.c. — Modi di costituzione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XIX — Della rendita vitalizia
Testo dell'articolo
La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale.
La rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione o per testamento, e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La rendita vitalizia può nascere a titolo oneroso con il trasferimento di beni o capitale, oppure per donazione o testamento seguendo le forme e le regole proprie di questi atti.
La prestazione dura in relazione alla vita di una o più persone; nei vitalizi onerosi l'incertezza sulla durata incide sull'equilibrio dell'operazione e va valutata al momento della stipulazione.
Verificare titolo, forma, persona di riferimento e alea effettiva; un trasferimento con pagamenti periodici non è di per sé una rendita vitalizia.
Esempio pratico
Una persona trasferisce un appartamento in cambio di una somma mensile finché vive: il contratto va esaminato come vitalizio oneroso, con la sua alea.
Giurisprudenza
Alea del vitalizio oneroso
Corte di cassazione, sez. 3, Ordinanza n. 8116, 2024, Rv. 670610-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Nella rendita vitalizia onerosa l'alea richiede una possibilità effettiva di guadagno o perdita per entrambi, valutata alla stipulazione anche alla luce della durata presumibile della vita.
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