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Art. 1873 c.c. — Determinazione della durata 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XIX — Della rendita vitalizia

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La rendita vitalizia può costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona.

Essa può costituirsi anche per la durata della vita di più persone.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La durata della rendita vitalizia può essere commisurata alla vita del beneficiario, di un'altra persona o di più persone.

La scelta della vita di riferimento determina il termine incerto del pagamento e deve risultare chiaramente dall'atto costitutivo per evitare equivoci con una prestazione a termine fisso.

Accertare identità delle persone rilevanti, eventuali meccanismi di continuazione tra beneficiari e specifiche clausole sul pagamento dopo un decesso.

Esempio pratico

Due coniugi pattuiscono una rendita che dura finché vive l'ultimo dei due: la durata è collegata a più vite secondo quanto stabilito nel contratto.

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