Codice civile
Art. 1873 c.c. — Determinazione della durata
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XIX — Della rendita vitalizia
Testo dell'articolo
La rendita vitalizia può costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona.
Essa può costituirsi anche per la durata della vita di più persone.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La durata della rendita vitalizia può essere commisurata alla vita del beneficiario, di un'altra persona o di più persone.
La scelta della vita di riferimento determina il termine incerto del pagamento e deve risultare chiaramente dall'atto costitutivo per evitare equivoci con una prestazione a termine fisso.
Accertare identità delle persone rilevanti, eventuali meccanismi di continuazione tra beneficiari e specifiche clausole sul pagamento dopo un decesso.
Esempio pratico
Due coniugi pattuiscono una rendita che dura finché vive l'ultimo dei due: la durata è collegata a più vite secondo quanto stabilito nel contratto.