Codice civile
Art. 1875 c.c. — Costituzione a favore di un terzo
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XIX — Della rendita vitalizia
Testo dell'articolo
La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo, quantunque importi per questo una liberalità, non richiede le forme stabilite per la donazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo non richiede le forme della donazione per il solo fatto che il terzo riceva un vantaggio gratuito.
La liberalità indiretta deriva dal contratto concluso tra stipulante e debitore della rendita, con attribuzione del diritto al beneficiario designato.
Distinguere la costituzione a favore del terzo da una donazione diretta e verificare il contratto, la designazione e gli altri requisiti applicabili.
Esempio pratico
Un genitore trasferisce un capitale in cambio di una rendita da pagare al figlio: il beneficio del figlio non impone da solo un atto di donazione.