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Codice civile

Art. 1875 c.c. — Costituzione a favore di un terzo 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XIX — Della rendita vitalizia

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo, quantunque importi per questo una liberalità, non richiede le forme stabilite per la donazione.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo non richiede le forme della donazione per il solo fatto che il terzo riceva un vantaggio gratuito.

La liberalità indiretta deriva dal contratto concluso tra stipulante e debitore della rendita, con attribuzione del diritto al beneficiario designato.

Distinguere la costituzione a favore del terzo da una donazione diretta e verificare il contratto, la designazione e gli altri requisiti applicabili.

Esempio pratico

Un genitore trasferisce un capitale in cambio di una rendita da pagare al figlio: il beneficio del figlio non impone da solo un atto di donazione.

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