Codice civile
Art. 1901 c.c. — Mancato pagamento del premio
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione
Testo dell'articolo
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il mancato pagamento del premio iniziale sospende la copertura fino alle ore ventiquattro del giorno del pagamento; per premi successivi opera il periodo di tolleranza di quindici giorni dalla scadenza.
Se il ritardo persiste, la norma disciplina risoluzione di diritto e diritto della compagnia al premio del periodo in corso, salvo che agisca per la riscossione entro il termine previsto.
Verificare quale rata è insoluta, scadenza, pagamento effettivo e condizioni di polizza; per alcuni prodotti opera una disciplina speciale, compresa quella dell'assicurazione sulla vita.
Esempio pratico
Il cliente non versa la seconda rata annuale: la copertura resta efficace nel periodo di tolleranza, poi si sospende alle condizioni dell'articolo se il premio resta impagato.
Giurisprudenza
Deroga alla sospensione per mancato premio
Corte di cassazione, sez. 3, Ordinanza n. 6623, 2024, Rv. 670589-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La copertura può essere svincolata dal pagamento del premio con una clausola specifica provata per iscritto; una semplice decorrenza retroattiva non basta.
Fonte →
Note
Premi e sospensione: assicurazione sulla vita segue l’art. 1924; per RCA verificare disciplina speciale e termini di copertura.