Codice civile
Art. 1902 c.c. — Fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione
Testo dell'articolo
La fusione e la concentrazione di aziende tra più imprese assicuratrici non sono cause di scioglimento del contratto di assicurazione. Il contratto continua con l'impresa assicuratrice che risulta dalla fusione o che incorpora le imprese preesistenti. Per i trasferimenti di portafoglio si osservano le leggi speciali.
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, il contratto di assicurazione si scioglie nei modi e con gli effetti stabiliti dalle leggi speciali anche per ciò che riguarda il privilegio a favore della massa degli assicurati.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Fusione o concentrazione tra imprese assicuratrici non scioglie da sola le polizze esistenti: i contratti continuano con l'impresa risultante o incorporante.
La continuità protegge la copertura degli assicurati durante una riorganizzazione societaria, ferma la successione dell'impresa negli obblighi contrattuali.
Accertare operazione, soggetto subentrante e regole speciali di vigilanza e comunicazione; la mera modifica societaria non è un sinistro né un recesso.
Esempio pratico
Due compagnie si fondono mentre una polizza incendio è in corso: l'assicurato conserva il contratto verso l'impresa che subentra.