Codice civile
Art. 1900 c.c. — Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione
Testo dell'articolo
L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L'assicuratore non copre il sinistro causato dal dolo o dalla colpa grave del contraente, assicurato o beneficiario, salvo patto contrario per la colpa grave.
Resta tenuto per dolo o colpa grave delle persone delle quali l'assicurato risponde e, nonostante un patto contrario, per gli atti compiuti per solidarietà umana o tutela di interessi comuni alla compagnia.
Occorre attribuire condotta e nesso causale al soggetto corretto; distinguere dolo, colpa grave e atti di soccorso, oltre alle norme speciali sulla copertura.
Esempio pratico
Un assicurato rompe una porta per salvare una persona durante un incendio: l'atto di solidarietà non può essere escluso dalla copertura per patto contrario.
Giurisprudenza
Concorso causale della condotta dolosa o gravemente colposa
Corte di cassazione, n. 29229, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L'esclusione può rilevare anche se la condotta intenzionale o gravemente colposa del soggetto indicato dalla norma concorre con altre cause del sinistro.
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