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Codice civile

Art. 1907 c.c. — Assicurazione parziale 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Se la somma assicurata copre soltanto una parte del valore della cosa al momento del sinistro, l'indennizzo si riduce nella stessa proporzione, salvo accordo diverso.

È la regola proporzionale della sottoassicurazione: l'assicurato trattiene una quota di rischio coerente con il rapporto fra capitale assicurato e valore reale.

Valutare bene, valore al sinistro, somma assicurata e franchigie; una clausola di assicurazione a primo rischio può modificare il risultato.

Esempio pratico

Un bene vale 100.000 euro ma è assicurato per 50.000: per un danno coperto di 20.000 euro la regola proporzionale porta, in linea di principio, a 10.000.

Giurisprudenza

  • Polizza stimata e sottoassicurazione

    Corte di cassazione, n. 25405, 2013 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La stima concordata del valore della cosa non esclude che la somma assicurata copra solo una sua parte, con possibile applicazione della regola proporzionale.

    Fonte →

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