Codice civile
Art. 1908 c.c. — Valore della cosa assicurata
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione
Testo dell'articolo
Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.
Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.
Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti.
Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il danno assicurabile non può essere valutato oltre il valore della cosa al tempo del sinistro; le parti possono però fissare preventivamente il valore secondo le condizioni di legge.
La stima accettata per iscritto può assumere rilievo nella liquidazione, mentre per prodotti del suolo e cose specifiche vanno rispettate le previsioni dell'articolo.
Verificare momento della stima, accettazione espressa, valore reale e clausole; una semplice somma assicurata non è necessariamente stima concordata.
Esempio pratico
Una polizza indica un capitale di 30.000 euro per un macchinario; dopo il sinistro si verifica il valore effettivo, salvo valida stima preventiva concordata.