Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 1919 c.c. — Assicurazione sulla vita propria o di un terzo 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.

L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

L'assicurazione sulla vita può riguardare la vita del contraente o di un terzo; se è stipulata per la morte di un terzo, serve il suo consenso scritto o quello del rappresentante legale.

Il consenso tutela la persona sulla cui vita grava il rischio e la validità del contratto; il beneficiario del capitale può essere distinto da contraente e assicurato.

Controllare tipo di evento, identità delle parti e consenso nelle forme prescritte; non confondere consenso del terzo con designazione del beneficiario.

Esempio pratico

Una persona vuole assicurare per il caso di morte la vita del socio: la compagnia acquisisce il consenso scritto del socio prima della stipula.

Giurisprudenza

  • Delimitazione del rischio morte

    Corte di cassazione, n. 1261, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Una clausola che esclude specifiche cause di morte delimita l'oggetto del rischio assicurato e va letta nel complesso della copertura pattuita.

    Fonte →

Articoli collegati