Codice civile
Art. 1919 c.c. — Assicurazione sulla vita propria o di un terzo
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione
Testo dell'articolo
L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.
L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L'assicurazione sulla vita può riguardare la vita del contraente o di un terzo; se è stipulata per la morte di un terzo, serve il suo consenso scritto o quello del rappresentante legale.
Il consenso tutela la persona sulla cui vita grava il rischio e la validità del contratto; il beneficiario del capitale può essere distinto da contraente e assicurato.
Controllare tipo di evento, identità delle parti e consenso nelle forme prescritte; non confondere consenso del terzo con designazione del beneficiario.
Esempio pratico
Una persona vuole assicurare per il caso di morte la vita del socio: la compagnia acquisisce il consenso scritto del socio prima della stipula.
Giurisprudenza
Delimitazione del rischio morte
Corte di cassazione, n. 1261, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Una clausola che esclude specifiche cause di morte delimita l'oggetto del rischio assicurato e va letta nel complesso della copertura pattuita.
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