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Codice civile

Art. 1918 c.c. — Alienazione delle cose assicurate 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.

L'assicurato, che non comunica all'assicuratore l'avvenuta alienazione e all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell'alienazione.

I diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente, se questi, avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione, non dichiara all'assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.

L'assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell'avvenuta alienazione, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, che può essere dato anche mediante raccomandata.

Se è stata emessa una polizza all'ordine o al portatore, nessuna notizia dell'alienazione deve essere data all'assicuratore, e così quest'ultimo come l'acquirente non possono recedere dal contratto.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La vendita della cosa assicurata non scioglie automaticamente la polizza: diritti e obblighi possono trasferirsi all'acquirente secondo le regole e le comunicazioni previste.

Alienante e acquirente devono informare la compagnia; il contratto disciplina anche i poteri di recesso dell'acquirente e dell'assicuratore e la sorte del premio.

Verificare trasferimento, avvisi, loro date e termini per il recesso; distinguere polizza sul bene da responsabilità strettamente personale.

Esempio pratico

Una macchina assicurata viene venduta: il venditore comunica l'alienazione alla compagnia e all'acquirente, che valuta se mantenere la copertura.

Giurisprudenza

  • Vendita del bene e trasferimento della copertura

    Corte di cassazione, n. 2746, 1998 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Con la vendita di un bene assicurato, la garanzia può passare all'acquirente, mentre l'alienante non resta automaticamente titolare dell'indennizzo successivo.

    Fonte →

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