Codice civile
Art. 1929 c.c. — Efficacia del contratto
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione
Testo dell'articolo
Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l'assicurato e il riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La riassicurazione è un rapporto tra assicuratore e riassicuratore e non attribuisce di regola all'assicurato un'azione contrattuale diretta verso il riassicuratore.
La copertura riassicurativa distribuisce il rischio dell'impresa cedente, mentre verso il cliente resta il suo assicuratore, salvo le eccezioni poste dalle leggi speciali.
Accertare contratti e disciplina di insolvenza e privilegi; non scambiare riassicurazione con coassicurazione in cui più compagnie assumono quote verso l'assicurato.
Esempio pratico
Un assicuratore trasferisce parte del rischio a un riassicuratore: al sinistro l'assicurato chiede la prestazione alla compagnia con cui ha stipulato.