Codice civile
Art. 1928 c.c. — Prova
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione
Testo dell'articolo
I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto.
I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole generali.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
I contratti generali di riassicurazione per una serie di rapporti devono essere provati per iscritto; i singoli rapporti attuativi e i contratti per un rischio specifico seguono le regole ordinarie della prova.
La disposizione distingue un accordo quadro destinato a molte coperture dalle sue esecuzioni e dalle riassicurazioni isolate.
Qualificare l'accordo e conservare il documento richiesto; forma probatoria e validità sostanziale non coincidono automaticamente.
Esempio pratico
Due compagnie stipulano un trattato che copre una serie di polizze future: per provarne le condizioni producono l'accordo scritto.