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Art. 1930 c.c. — Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Nella liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice riassicurata, il riassicuratore deve pagare per intero l'indennità che le deve, salva la compensazione dei premi e degli altri crediti.

Il pagamento entra nel rapporto con la procedura della cedente; la liquidazione non riduce di per sé l'obbligazione riassicurativa.

Accertare importo dovuto, crediti compensabili e leggi speciali della liquidazione; l'assicurato non acquisisce per questo una generale azione diretta.

Esempio pratico

Una compagnia cedente entra in liquidazione: il riassicuratore versa alla procedura l'indennità maturata, detraendo i crediti compensabili.

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