Codice civile
Art. 1930 c.c. — Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione
Testo dell'articolo
In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Nella liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice riassicurata, il riassicuratore deve pagare per intero l'indennità che le deve, salva la compensazione dei premi e degli altri crediti.
Il pagamento entra nel rapporto con la procedura della cedente; la liquidazione non riduce di per sé l'obbligazione riassicurativa.
Accertare importo dovuto, crediti compensabili e leggi speciali della liquidazione; l'assicurato non acquisisce per questo una generale azione diretta.
Esempio pratico
Una compagnia cedente entra in liquidazione: il riassicuratore versa alla procedura l'indennità maturata, detraendo i crediti compensabili.