Codice civile
Art. 1931 c.c. — Compensazione dei crediti e debiti
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione
Testo dell'articolo
In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più contratti di riassicurazione, si compensano di diritto.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Se una delle imprese di riassicurazione è in liquidazione coatta, crediti e debiti risultanti alla chiusura dei conti relativi a più contratti si compensano di diritto.
La compensazione opera sul saldo dei rapporti di riassicurazione al termine della liquidazione, semplificando la posizione reciproca tra le imprese.
Verificare titolarità, contratti inclusi, data di chiusura e normativa speciale concorsuale; non confondere i conti fra imprese con i diritti del singolo assicurato.
Esempio pratico
Dopo la chiusura dei conti, la cedente deve 40.000 euro di premi e il riassicuratore 60.000 di indennità: si determina il saldo compensato.