Codice civile
Art. 1955 c.c. — Liberazione del fideiussore per fatto del creditore
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXII — Della fideiussione
Testo dell'articolo
La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La fideiussione si estingue se un fatto del creditore impedisce al garante di subentrare utilmente nei diritti e nelle garanzie che avrebbero assistito il suo recupero.
La perdita della surrogazione può riguardare crediti, pegni, ipoteche o privilegi; occorre un comportamento imputabile al creditore che provochi un pregiudizio giuridico al fideiussore.
Accertare la garanzia perduta, nesso con la condotta del creditore e possibilità effettiva di surrogazione; il mero peggioramento economico del debitore non basta automaticamente.
Esempio pratico
Il creditore rinuncia senza ragione a un'ipoteca che il garante avrebbe acquisito pagando: si verifica se tale rinuncia ha precluso la sua surrogazione.
Giurisprudenza
Necessità del pregiudizio alla surrogazione
Corte di cassazione, sez. 3, Ordinanza n. 6685, 2024, Rv. 670549-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il comportamento del creditore libera il garante soltanto se causa la perdita giuridica del diritto di surrogazione o regresso; un mero peggioramento delle prospettive di recupero non è sufficiente.
Fonte →
Note
Garanzie bancarie: verificare disciplina speciale e validità delle clausole nel rapporto concreto.