Codice civile
Art. 1956 c.c. — Liberazione del fideiussore per obbligazione futura
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXII — Della fideiussione
Testo dell'articolo
Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il fideiussore per obbligazioni future è liberato quando il creditore fa nuovo credito al debitore senza speciale autorizzazione del garante, pur conoscendo un peggioramento delle condizioni patrimoniali tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
I presupposti richiedono un controllo concreto: natura futura della garanzia, nuovo credito, gravità del deterioramento, conoscenza del creditore e autorizzazione. La sola insolvenza verificatasi successivamente non dimostra tutte queste condizioni. La rinuncia preventiva alla liberazione prevista dalla norma non è valida.
La posizione del garante può incidere sull’accertamento della conoscenza e dell’autorizzazione. Il precedente aggiunto riguarda un garante socio di minoranza e la concreta possibilità di conoscere la situazione della società attraverso le prerogative assembleari. Non va trasformato nell’affermazione che ogni socio sia sempre informato o autorizzi qualsiasi finanziamento.
È distinto il tema della perdita delle garanzie e della surrogazione disciplinato dall’articolo 1955.
Esempio pratico
La banca continua a finanziare l’impresa sapendo che il suo patrimonio si è deteriorato in modo rilevante. Il garante di debiti futuri domanda la liberazione e si verificano nuovi affidamenti e autorizzazione. Se è anche socio, si ricostruiscono ruolo e possibilità effettiva di conoscere la situazione, senza affidarsi al solo titolo formale.
Giurisprudenza
Nuovi finanziamenti e dovere di informare il garante
Corte di cassazione, sez. 3 - , Ordinanza n. 20713, 2023, Rv. 668476-03 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Se la banca conosce le difficoltà del debitore e continua a finanziarlo confidando nel garante senza informarlo e chiedere autorizzazione, può violare la buona fede contrattuale.
Fonte →Garante socio e conoscibilità del deterioramento
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 16822, 2024, Rv. 671562-01 · Massima ufficiale della Cassazione
Nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice.
Fonte →
Note
Garanzie bancarie: verificare disciplina speciale e validità delle clausole nel rapporto concreto.