Codice civile
Art. 195 c.c. — Prelevamento dei beni mobili
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo VI — Del regime patrimoniale della famiglia; Sezione III — Della comunione legale
Testo dell'articolo
Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Nella divisione i coniugi o gli eredi possono prelevare i mobili personali anteriori al regime o ricevuti per successione o donazione. Se manca prova contraria i mobili si presumono comuni. Per il denaro occorre provare non solo la sua origine personale, ma anche che sia stato conservato e non consumato per i bisogni familiari.
Esempio pratico
Un coniuge vuole prelevare il denaro residuo che sostiene derivare da un’eredità. Deve dimostrarne origine e conservazione, non soltanto un vecchio accredito.
Giurisprudenza
Prelievo del denaro personale e prova
Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 20066, Rv. 668594-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Ai fini dell'esercizio del diritto di prelievo di cui all'art. 195 c.c., la prova del carattere personalissimo del denaro e, quindi, il superamento della presunzione del carattere comune del denaro che residua dopo lo scioglimento della comunione tra i coniugi esige che sia data la prova non solo dell'origine personale del denaro, ma anche che esso sia stato conservato e non utilizzato per i bisogni della famiglia.
Fonte →
Note
Testo confrontato con la riproduzione dichiarata aggiornata al 29 aprile 2026 e con la versione istituzionale storica, applicando gli aggiornamenti espressamente riscontrati.