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Codice civile

Art. 1964 c.c. — Compensazione dei frutti con gli interessi 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXIV — Dell’anticresi

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Salva la disposizione dell'art. 1448, è valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore può in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell'immobile.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Le parti possono concordare che i frutti dell'immobile anticretico si compensino in tutto o in parte con gli interessi del credito.

In questo assetto il debitore conserva il potere di estinguere in ogni momento il debito e rientrare nel possesso dell'immobile; resta salva la norma richiamata sulla rescissione.

Verificare l'effettiva produzione dei frutti, il patto sugli interessi e il saldo residuo; non trasformare la compensazione in un trasferimento definitivo della proprietà.

Esempio pratico

Il creditore percepisce i canoni di un locale in luogo degli interessi concordati; il debitore paga il capitale residuo e riottiene il possesso.

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