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Codice civile

Art. 1965 c.c. — Nozione 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXV — Della transazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La transazione è il contratto con cui le parti, mediante reciproche concessioni, chiudono una lite già iniziata oppure ne prevengono una possibile. Occorrono una pretesa controversa e sacrifici o modifiche delle rispettive posizioni che abbiano funzione compositiva.

Le concessioni non devono essere economicamente identiche. Possono anche riguardare rapporti ulteriori rispetto a quello direttamente litigioso, come consente il secondo comma. Una rinuncia unilaterale o una semplice dilazione di pagamento non diventano però automaticamente una transazione.

La validità richiede capacità e disponibilità dei diritti, con le limitazioni dell’articolo 1966. Forma, effetti, impugnazioni e possibilità di risoluzione seguono le disposizioni successive e le discipline speciali.

Per stabilire se il rapporto originario sia stato sostituito occorre esaminare l’eventuale funzione novativa dell’accordo: il solo uso della parola «transazione» non risolve questa questione.

Esempio pratico

Il committente contesta difetti dei lavori e l’impresa domanda 10.000 euro. Con un accordo l’impresa riduce la richiesta a 7.000 euro e il cliente rinuncia alle contestazioni indicate. Si verificano oggetto e reciproche concessioni; la rinuncia dell’impresa al solo saldo, senza un corrispondente assetto della lite, richiederebbe una qualificazione diversa.

Giurisprudenza

  • Concessioni commisurate alle pretese

    Corte di cassazione, sez. L - , Ordinanza n. 16154, 2021, Rv. 661536-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Le concessioni della transazione vanno confrontate con le pretese e contestazioni contrapposte, senza misurarle rispetto ai diritti che il giudizio avrebbe poi effettivamente riconosciuto.

    Fonte →

Note

Transazione: qualificare effetti novativi e compatibilità con norme inderogabili.

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