Codice civile
Art. 1965 c.c. — Nozione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXV — Della transazione
Testo dell'articolo
La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La transazione è il contratto con cui le parti, mediante reciproche concessioni, chiudono una lite già iniziata oppure ne prevengono una possibile. Occorrono una pretesa controversa e sacrifici o modifiche delle rispettive posizioni che abbiano funzione compositiva.
Le concessioni non devono essere economicamente identiche. Possono anche riguardare rapporti ulteriori rispetto a quello direttamente litigioso, come consente il secondo comma. Una rinuncia unilaterale o una semplice dilazione di pagamento non diventano però automaticamente una transazione.
La validità richiede capacità e disponibilità dei diritti, con le limitazioni dell’articolo 1966. Forma, effetti, impugnazioni e possibilità di risoluzione seguono le disposizioni successive e le discipline speciali.
Per stabilire se il rapporto originario sia stato sostituito occorre esaminare l’eventuale funzione novativa dell’accordo: il solo uso della parola «transazione» non risolve questa questione.
Esempio pratico
Il committente contesta difetti dei lavori e l’impresa domanda 10.000 euro. Con un accordo l’impresa riduce la richiesta a 7.000 euro e il cliente rinuncia alle contestazioni indicate. Si verificano oggetto e reciproche concessioni; la rinuncia dell’impresa al solo saldo, senza un corrispondente assetto della lite, richiederebbe una qualificazione diversa.
Giurisprudenza
Concessioni commisurate alle pretese
Corte di cassazione, sez. L - , Ordinanza n. 16154, 2021, Rv. 661536-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Le concessioni della transazione vanno confrontate con le pretese e contestazioni contrapposte, senza misurarle rispetto ai diritti che il giudizio avrebbe poi effettivamente riconosciuto.
Fonte →
Note
Transazione: qualificare effetti novativi e compatibilità con norme inderogabili.