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Codice civile

Art. 1963 c.c. — Divieto del patto commissorio 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXIV — Dell’anticresi

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

È nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con cui si conviene che la proprietà dell'immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

È nullo il patto che trasferisce al creditore la proprietà dell'immobile dato in anticresi se il debitore non paga, anche se concordato dopo il contratto iniziale.

Il divieto del patto commissorio impedisce l'appropriazione automatica del bene a garanzia e tutela il debitore dal sacrificio di un immobile potenzialmente più prezioso del debito.

Esaminare l'effetto concreto della clausola, non solo il suo nome; la nullità del patto non autorizza a dedurre automaticamente la nullità di ogni altro rapporto.

Esempio pratico

Nel contratto si prevede che, se la rata resta impagata, il terreno passi subito al creditore senza liquidazione: la clausola è nulla.

Giurisprudenza

  • Accertamento della funzione commissoria

    Corte di cassazione, n. 27362, 2021 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Per verificare l'aggiramento del divieto occorre esaminare il collegamento tra patti e la loro funzione economica di garanzia, oltre alla sola formulazione letterale.

    Fonte →

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