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Codice civile

Art. 1966 c.c. — Capacità a transigere e disponibilità dei diritti 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXV — Della transazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.

La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Per transigere bisogna poter disporre dei diritti controversi; l'accordo è nullo se tali diritti sono indisponibili per natura o per legge.

La transazione presuppone capacità e disponibilità dell'oggetto, anche quando la lite è solo potenziale; la volontà comune non rende disponibile ciò che l'ordinamento sottrae alle parti.

Identificare titolari, poteri di rappresentanza e natura dei diritti; distinguere diritti patrimoniali negoziabili da situazioni che richiedono tutela inderogabile.

Esempio pratico

Due imprese definiscono una lite sul corrispettivo di fornitura; prima di firmare controllano che i rappresentanti abbiano potere di disporre della pretesa.

Giurisprudenza

  • Poteri societari per transigere compensi

    Corte di cassazione, n. 33910, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La transazione sul compenso di un componente del collegio sindacale firmata dal solo amministratore delegato richiede autorizzazione o ratifica dell'assemblea; altrimenti è nulla.

    Fonte →

Note

Transazione: qualificare effetti novativi e compatibilità con norme inderogabili.

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