Codice civile
Art. 1967 c.c. — Prova
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXV — Della transazione
Testo dell'articolo
La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'art. 1350.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La transazione deve essere provata per iscritto; resta la forma richiesta a pena di nullità per gli atti relativi ai beni indicati dall'articolo 1350, numero 12.
La differenza tra prova scritta e forma costitutiva conta quando l'accordo incide su beni immobili o altri diritti per cui la legge prescrive un atto scritto.
Individuare l'oggetto preciso dell'accordo e conservare il documento sottoscritto; non confondere un semplice scambio di proposte con un'intesa conclusa e dimostrabile.
Esempio pratico
Le parti chiudono una lite su fatture con accordo firmato; se regolano anche diritti immobiliari verificano la forma necessaria per la validità.
Giurisprudenza
Documento necessario per provare l'accordo
Corte di cassazione, n. 15471, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Gli elementi costitutivi della transazione devono emergere dalla scrittura; testimonianze o presunzioni non ne integrano il contenuto mancante ai fini della prova.
Fonte →
Note
Transazione: qualificare effetti novativi e compatibilità con norme inderogabili.