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Codice civile

Art. 1967 c.c. — Prova 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXV — Della transazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'art. 1350.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La transazione deve essere provata per iscritto; resta la forma richiesta a pena di nullità per gli atti relativi ai beni indicati dall'articolo 1350, numero 12.

La differenza tra prova scritta e forma costitutiva conta quando l'accordo incide su beni immobili o altri diritti per cui la legge prescrive un atto scritto.

Individuare l'oggetto preciso dell'accordo e conservare il documento sottoscritto; non confondere un semplice scambio di proposte con un'intesa conclusa e dimostrabile.

Esempio pratico

Le parti chiudono una lite su fatture con accordo firmato; se regolano anche diritti immobiliari verificano la forma necessaria per la validità.

Giurisprudenza

  • Documento necessario per provare l'accordo

    Corte di cassazione, n. 15471, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Gli elementi costitutivi della transazione devono emergere dalla scrittura; testimonianze o presunzioni non ne integrano il contenuto mancante ai fini della prova.

    Fonte →

Note

Transazione: qualificare effetti novativi e compatibilità con norme inderogabili.

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