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Codice civile

Art. 1968 c.c. — Transazione sulla falsità di documenti 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXV — Della transazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La transazione nei giudizi civili di falso non produce alcun effetto, se non è stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La transazione nel giudizio civile di falso produce effetti solo dopo l'omologazione del tribunale, sentito il pubblico ministero.

La disposizione sottopone la definizione della controversia sulla falsità documentale a un controllo giudiziario ulteriore rispetto all'accordo delle parti.

Verificare che si tratti del giudizio civile di falso e che sia intervenuta l'omologazione; una scrittura privata tra litiganti non basta a produrre l'effetto previsto.

Esempio pratico

Durante una querela di falso civile le parti raggiungono un accordo: chiedono l'omologazione e attendono il vaglio del tribunale prima di considerarlo efficace.

Note

Transazione: qualificare effetti novativi e compatibilità con norme inderogabili.

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