Codice civile
Art. 1976 c.c. — Risoluzione della transazione per inadempimento
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXV — Della transazione
Testo dell'articolo
La risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La transazione che ha estinto per novazione il rapporto precedente non può essere risolta per inadempimento, salvo che le parti abbiano espressamente riservato il diritto alla risoluzione. Questa regola speciale richiede prima di accertare che l’accordo sia effettivamente novativo.
La novazione non deriva da ogni modifica dell’importo o della scadenza. Si esaminano volontà delle parti e incompatibilità dei nuovi obblighi con quelli originari. Se la transazione non è novativa, la domanda di risoluzione si coordina con le regole generali, compresa la gravità dell’inadempimento.
L’esclusione della risoluzione non equivale a cancellare la prestazione promessa nella transazione. La parte adempiente può far valere i rimedi compatibili con la natura dell’accordo, da distinguere dalla pretesa di ripristinare automaticamente il credito precedente.
Una clausola che riserva espressamente la risoluzione ha quindi un ruolo concreto nell’assetto dei rimedi e va verificata insieme alle altre pattuizioni.
Esempio pratico
Due imprese sostituiscono un rapporto controverso con obblighi nuovi e incompatibili con quello precedente. Una non paga. L’altra controlla se la transazione sia novativa e se contenga una riserva espressa di risoluzione, prima di chiedere lo scioglimento o il ripristino del credito originario.
Giurisprudenza
Limite della irresolubilità della transazione novativa
Corte di cassazione, n. 29210, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L'esclusione della risoluzione della transazione novativa, salvo patto, concerne l'inadempimento e non si estende automaticamente all'impossibilità sopravvenuta.
Fonte →
Note
Transazione: qualificare effetti novativi e compatibilità con norme inderogabili.