Codice civile
Art. 1230 c.c. — Novazione oggettiva
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo IV — Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento; Sezione I — Della novazione
Testo dell'articolo
L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.
La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La novazione sostituisce un'obbligazione con un'altra diversa per oggetto o titolo, estinguendo quella precedente. Non basta assegnare un nuovo nome all'accordo o riscrivere una ricevuta: deve risultare senza equivoci la volontà di sostituire il rapporto. La distinzione conta anche per garanzie e accessori, che possono non sopravvivere al nuovo debito.
Esempio pratico
Le parti sostituiscono espressamente il debito originario con una diversa obbligazione, specificando l'effetto estintivo.
Giurisprudenza
Variazione del canone e assenza di novazione
Corte di cassazione, sez. 3, sentenza n. 22126, 2020, Rv. 659241-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Cambiare canone o scadenze del contratto di locazione modifica normalmente elementi accessori. La novazione richiede un mutamento qualificato dell’obbligazione e una volontà inequivoca di sostituirla.
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