Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 1230 c.c. — Novazione oggettiva 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo IV — Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento; Sezione I — Della novazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.

La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

La novazione sostituisce un'obbligazione con un'altra diversa per oggetto o titolo, estinguendo quella precedente. Non basta assegnare un nuovo nome all'accordo o riscrivere una ricevuta: deve risultare senza equivoci la volontà di sostituire il rapporto. La distinzione conta anche per garanzie e accessori, che possono non sopravvivere al nuovo debito.

Esempio pratico

Le parti sostituiscono espressamente il debito originario con una diversa obbligazione, specificando l'effetto estintivo.

Giurisprudenza

  • Variazione del canone e assenza di novazione

    Corte di cassazione, sez. 3, sentenza n. 22126, 2020, Rv. 659241-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Cambiare canone o scadenze del contratto di locazione modifica normalmente elementi accessori. La novazione richiede un mutamento qualificato dell’obbligazione e una volontà inequivoca di sostituirla.

    Fonte →

Articoli collegati