Codice civile
Art. 1980 c.c. — Effetti della cessione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXVI — Della cessione dei beni ai creditori
Testo dell'articolo
Il debitore non può disporre dei beni ceduti.
I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni.
I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attività del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attività prima di aver liquidato quelle cedute.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Dopo la cessione il debitore non può disporre dei beni ceduti; i creditori anteriori non partecipanti possono comunque procedere in via esecutiva su di essi.
Il vincolo negoziale limita la gestione del debitore ma non cancella i diritti dei creditori rimasti fuori dall'accordo. Se la cessione riguarda solo alcune attività, i cessionari devono liquidarle prima di aggredire le altre attività.
Verificare data dei crediti, adesione o mancata partecipazione e titolo esecutivo; la cessione non è di per sé una procedura universale protettiva.
Esempio pratico
Un creditore escluso dalla cessione, titolare di un credito precedente, pignora un bene incluso nel patto: l'accordo non gli impedisce automaticamente l'esecuzione.