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Art. 1979 c.c. — Poteri dei creditori cessionari 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXVI — Della cessione dei beni ai creditori

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari. Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

I creditori cessionari amministrano i beni oggetto della cessione e possono esercitare le azioni patrimoniali relative a tali beni.

Il potere è funzionale alla liquidazione e all'interesse comune dei partecipanti, non a un'acquisizione libera delle attività cedute.

Controllare perimetro dei beni, poteri attribuiti e rendiconto; le azioni personali estranee al patrimonio ceduto non rientrano automaticamente nell'incarico.

Esempio pratico

I creditori incaricati riscuotono un canone arretrato relativo all'immobile ceduto e lo inseriscono nel ricavato da ripartire.

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