Codice civile
Art. 1983 c.c. — Controllo del debitore
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXVI — Della cessione dei beni ai creditori
Testo dell'articolo
Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura più di un anno.
Se è stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debitore.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il debitore può controllare la gestione e ottenere un rendiconto alla fine della liquidazione, oppure annualmente se essa dura più di un anno.
Anche il liquidatore nominato deve rendere conto al debitore: il controllo consente di verificare prezzi, spese e corretta destinazione del ricavato.
Identificare periodo di gestione, documenti e soggetto tenuto al conto; il controllo non restituisce al debitore la libera disponibilità dei beni ceduti.
Esempio pratico
La vendita dei beni dura diciotto mesi: il debitore chiede il rendiconto del primo anno e quello conclusivo al liquidatore nominato.
Giurisprudenza
Dovere di rendiconto nella gestione altrui
Corte di cassazione, n. 22063, 2017 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Chi gestisce un patrimonio nell'interesse di altri deve permettere il controllo e rendere conto degli atti e delle entrate e uscite anche oltre le ipotesi nominate espressamente dalla legge.
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