Codice civile
Art. 1999 c.c. — Conversione dei titoli
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo V — Dei titoli di credito
Testo dell'articolo
I titoli di credito al portatore possono essere convertiti dall'emittente in titoli nominativi, su richiesta e a spese del possessore.
Salvo il caso in cui la convertibilità sia stata espressamente esclusa dall'emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell'intestatario che dimostri la propria identità e la propria capacità a norma del secondo comma dell'art. 2022.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Su richiesta del possessore e a sue spese l'emittente può convertire titoli al portatore in nominativi; la conversione inversa richiede i presupposti di legge e può essere esclusa dall'emittente.
La norma regola il cambio della forma di legittimazione senza cambiare il contenuto economico del diritto incorporato.
Controllare divieti speciali, legittimazione del richiedente, clausole di convertibilità e spese; la conversione non è sempre un diritto incondizionato.
Esempio pratico
Un possessore chiede che un titolo al portatore venga intestato nominativamente: l'emittente verifica il titolo e pone a suo carico le spese della conversione.
Giurisprudenza
Assegno al portatore e completamento
Corte di cassazione, n. 18528, 2007 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L'assegno bancario privo del nome del prenditore può circolare al portatore e può essere completato con un nominativo alle condizioni della disciplina speciale.
Fonte →
Note
Titoli di credito: verificare la disciplina speciale del titolo e gli obblighi di identificazione e circolazione vigenti.