Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2000 c.c. — Riunione e frazionamento dei titoli 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo V — Dei titoli di credito

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I titoli di credito emessi in serie possono essere riuniti in un titolo multiplo, su richiesta e a spese del possessore.

I titoli di credito multipli possono essere frazionati in più titoli di taglio minore.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il possessore può chiedere, sostenendo le spese, la riunione di più titoli di una stessa emissione in un titolo unico o il frazionamento di un titolo in più titoli minori.

L'operazione cambia il numero dei documenti senza modificare il valore complessivo dei diritti; facilita gestione e circolazione delle partecipazioni cartolari.

Verificare che si tratti della stessa emissione, i tagli consentiti e la legittimazione; rispettare eventuali limiti o norme speciali applicabili.

Esempio pratico

Chi detiene dieci titoli della medesima emissione chiede un documento unico di pari valore complessivo, pagando le spese necessarie.

Note

Titoli di credito: verificare la disciplina speciale del titolo e gli obblighi di identificazione e circolazione vigenti.

Articoli collegati