Codice civile
Art. 2013 c.c. — Girata per incasso o per procura
Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo V - Dei titoli di credito; Capo III - Dei titoli all’ordine
Testo dell'articolo
Se alla girata è apposta una clausola che importa conferimento di una procura per incasso, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma non può girare il titolo, fuorché per procura.
L'emittente può opporre al giratario per procura soltanto le eccezioni opponibili al girante.
L'efficacia della girata per procura non cessa per la morte o per la sopravvenuta incapacità del girante.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La girata per incasso o per procura attribuisce al giratario il potere di esercitare i diritti cartolari per ottenere la prestazione. La sua funzione è l’incarico di riscossione, senza ordinario trasferimento della titolarità del credito al giratario. Il documento deve essere letto alla luce della clausola concretamente apposta.
Il giratario può compiere gli atti necessari a esercitare quei diritti, ma può trasferire ulteriormente il titolo soltanto con una girata per procura. L’emittente gli può opporre le eccezioni che avrebbe potuto opporre al girante: questa circolazione non crea la protezione propria di un diverso acquisto cartolare autonomo.
La procura conserva efficacia nonostante la morte o la sopravvenuta incapacità del girante, secondo la regola speciale del terzo comma. Restano da verificare i limiti delle leggi speciali e il concreto contenuto dell’incarico. Il precedente selezionato riguarda anche l’ammortamento richiesto dal giratario incaricato; un riferimento a mansioni lavorative è stato escluso come non pertinente.
Esempio pratico
Il titolare gira il documento alla banca «per incasso». La banca può attivarsi per la riscossione nell’ambito dell’incarico, ma non tratta il credito incassato come un proprio acquisto e non può girare liberamente il titolo a un terzo per trasferirgli la proprietà.
Giurisprudenza
Girata per incasso e conservazione della titolarità
Corte di cassazione, sez. Sez. I, sentenza n. 1780, 1999 · Rielaborazione originale LEXMAAT da fonte editoriale Brocardi
La girata per incasso conferisce al giratario l’incarico di riscuotere per il girante e non gli attribuisce la proprietà del credito. Le somme incassate restano riferibili al girante; la decisione ammette la legittimazione del giratario incaricato anche alla procedura di ammortamento.
Fonte →