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Codice civile

Art. 2014 c.c. — Girata a titolo di pegno 

Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo V - Dei titoli di credito; Capo III - Dei titoli all’ordine

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se alla girata è apposta una clausola che importa costituzione di pegno, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura.

L'emittente non può opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti personali col girante, a meno che il giratario, ricevendo il titolo, abbia agito intenzionalmente a danno dell'emittente.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La girata a titolo di pegno attribuisce al giratario una posizione di garanzia sul diritto incorporato. Il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma una sua successiva girata vale soltanto come girata per procura. La garanzia non si trasforma quindi in una libera possibilità di trasferire definitivamente il titolo a terzi.

L’emittente non può normalmente opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti personali con il girante. La norma protegge l’efficacia della garanzia cartolare, ma ammette la deroga se, ricevendo il titolo, il giratario ha agito intenzionalmente a danno dell’emittente. Non basta confondere questo requisito con qualsiasi conoscenza del rapporto sottostante.

La clausola e la funzione dell’atto devono essere identificate con precisione. La girata per incasso e quella a garanzia hanno regole diverse sull’opponibilità delle eccezioni. Restano applicabili le norme speciali del documento e quelle del pegno per quanto compatibili.

Esempio pratico

Un imprenditore gira un titolo a un creditore «in garanzia». Il creditore può esercitare il diritto incorporato nei limiti del pegno; se affida a una banca la riscossione, la sua girata successiva opera come procura e non come trasferimento libero della proprietà.

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