Codice civile
Art. 2021 c.c. — Legittimazione del possessore
Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo V - Dei titoli di credito; Capo IV - Dei titoli nominativi
Testo dell'articolo
Il possessore di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Per il titolo nominativo, la legittimazione all’esercizio del diritto dipende dall’intestazione a favore del possessore sia sul documento sia nel registro dell’emittente. La doppia intestazione distingue questa categoria dai titoli al portatore e da quelli all’ordine.
La sola consegna del documento non basta ordinariamente a far apparire il nuovo possessore come soggetto legittimato nei confronti dell’emittente. Occorre coordinare l’acquisto del diritto con le formalità del trasferimento e della registrazione. Titolarità sostanziale e possibilità di esercitare i diritti verso l’emittente possono quindi collocarsi in momenti diversi.
La regola riguarda la struttura cartolare generale. Per partecipazioni societarie e strumenti soggetti a gestione accentrata o dematerializzazione, le leggi speciali possono modificare il modo di identificare il titolare e di esercitare i diritti. Non si devono imporre documenti fisici o registrazioni estranei al regime concretamente applicabile.
Esempio pratico
Davide riceve un titolo nominativo ancora intestato a Carla nel documento e nel registro. Prima di pretendere la prestazione come nuovo possessore legittimato, cura il trasferimento e le formalità richieste dal regime del titolo.