Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2021 c.c. — Legittimazione del possessore 

Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo V - Dei titoli di credito; Capo IV - Dei titoli nominativi

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il possessore di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Per il titolo nominativo, la legittimazione all’esercizio del diritto dipende dall’intestazione a favore del possessore sia sul documento sia nel registro dell’emittente. La doppia intestazione distingue questa categoria dai titoli al portatore e da quelli all’ordine.

La sola consegna del documento non basta ordinariamente a far apparire il nuovo possessore come soggetto legittimato nei confronti dell’emittente. Occorre coordinare l’acquisto del diritto con le formalità del trasferimento e della registrazione. Titolarità sostanziale e possibilità di esercitare i diritti verso l’emittente possono quindi collocarsi in momenti diversi.

La regola riguarda la struttura cartolare generale. Per partecipazioni societarie e strumenti soggetti a gestione accentrata o dematerializzazione, le leggi speciali possono modificare il modo di identificare il titolare e di esercitare i diritti. Non si devono imporre documenti fisici o registrazioni estranei al regime concretamente applicabile.

Esempio pratico

Davide riceve un titolo nominativo ancora intestato a Carla nel documento e nel registro. Prima di pretendere la prestazione come nuovo possessore legittimato, cura il trasferimento e le formalità richieste dal regime del titolo.

Articoli collegati