Codice civile
Art. 2022 c.c. — Trasferimento
Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo V - Dei titoli di credito; Capo IV - Dei titoli nominativi
Testo dell'articolo
Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro.
Colui che chiede l'intestazione del titolo a favore di un'altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria identità e la propria capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio. Se l'intestazione o il rilascio è richiesto dall'acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico.
Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilità dell'emittente.
L'emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo è esonerato da responsabilità, salvo il caso di colpa.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il trasferimento del titolo nominativo richiede l’annotazione del nuovo titolare sul documento e nel registro dell’emittente oppure il rilascio di un nuovo documento intestato all’acquirente, con annotazione del rilascio nel registro. È il meccanismo di aggiornamento della legittimazione cartolare.
La richiesta comporta verifiche sull’identità e sulla capacità di disporre quando proviene dal trasferente; l’acquirente deve invece esibire il titolo e dimostrare il proprio diritto mediante atto autentico. Le annotazioni sono curate dall’emittente sotto la propria responsabilità. L’esonero previsto per il trasferimento eseguito correttamente non opera in caso di colpa.
Nei titoli azionari, il precedente selezionato distingue la proprietà già acquistata dalla registrazione necessaria all’esercizio dei diritti verso la società. Questa distinzione va coordinata con le norme societarie speciali e con la gestione accentrata. Il testo conserva la figura storica dell’agente di cambio: non viene indicata come ufficio a cui rivolgersi oggi senza verificarne il regime.
Esempio pratico
L’acquirente presenta il titolo e un atto autentico che dimostra il trasferimento. L’emittente svolge i controlli richiesti e aggiorna documento e registro, senza ritenere sufficiente una semplice fotocopia non accompagnata dal titolo e dalla prova del diritto.
Giurisprudenza
Transfert e fase certificativa del trasferimento azionario
Corte di cassazione, sez. Sez. I, sentenza n. 1588, 2017 · Rielaborazione originale LEXMAAT da fonte editoriale Brocardi
La decisione distingue l’acquisto della proprietà delle azioni nominative dalla registrazione necessaria alla legittimazione verso la società. Una volta accertato un trasferimento valido, la società deve curare gli adempimenti di registrazione e non dispone di un potere arbitrario di blocco.
Fonte →
Note
Il testo conserva «agente di cambio»; nessun ufficio moderno sostitutivo inventato. Disciplina speciale e gestione accentrata da distinguere dal modello cartaceo.