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Codice civile

Art. 2027 c.c. — Ammortamento 

Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo V - Dei titoli di credito; Capo IV - Dei titoli nominativi

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, l'intestatario o il giratario di esso può farne denunzia all'emittente e chiedere l'ammortamento del titolo in conformità delle norme relative ai titoli all'ordine.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di azioni nominative, durante il termine stabilito dall'art. 2016 il ricorrente può esercitare i diritti inerenti alle azioni, salva, se del caso, la prestazione di una cauzione.

L'ammortamento estingue il titolo, ma non pregiudica le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto il nuovo titolo.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo nominativo, l’intestatario o il giratario può denunciarlo all’emittente e chiedere l’ammortamento secondo le regole dei titoli all’ordine. Il rinvio deve essere letto insieme alle norme speciali del documento e alle condizioni della legittimazione nominativa.

Per le azioni nominative la norma permette al ricorrente, durante il termine dell’articolo 2016, di esercitare i diritti inerenti alla partecipazione, con cauzione quando necessaria. Il procedimento non deve quindi essere confuso con una sospensione automatica di ogni diritto sociale. La concreta modalità di esercizio resta soggetta alla disciplina applicabile.

L’ammortamento estingue il titolo ma conserva le possibili ragioni del detentore contro chi ottiene il nuovo documento. Inoltre la tutela del documento e quella contro la prescrizione del credito sono problemi distinti: la notificazione del decreto non è, per questo solo fatto, un’intimazione di pagamento, come illustra il precedente relativo a un assegno.

Esempio pratico

L’intestatario perde un titolo azionario nominativo e avvia l’ammortamento. Nel frattempo verifica se possa esercitare i diritti sociali con le garanzie richieste; cura separatamente gli atti necessari a conservare eventuali crediti prossimi alla prescrizione.

Giurisprudenza

  • Notifica dell’ammortamento e prescrizione del credito

    Corte di cassazione, sez. Sez. VI-3, ordinanza n. 18098, 2020 · Rielaborazione originale LEXMAAT da fonte editoriale Brocardi

    La sola notificazione del decreto di ammortamento non interrompe la prescrizione del credito nella fattispecie esaminata. Serve a impedire un pagamento liberatorio al detentore diverso dal ricorrente e non equivale, di per sé, a una richiesta di adempimento.

    Fonte →

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