Codice civile
Art. 2030 c.c. — Obbligazioni del gestore
Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo VI - Della gestione di affari
Testo dell'articolo
Il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato.
Tuttavia il giudice, in considerazione delle circostanze che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione, può moderare il risarcimento dei danni ai quali questi sarebbe tenuto per effetto della sua colpa.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il gestore è soggetto alle obbligazioni che avrebbe assunto come mandatario. Deve quindi condurre l’affare con la diligenza dovuta, rispettare il perimetro dell’intervento e rendere conto di quanto compiuto, secondo le regole compatibili con la gestione spontanea. La mancanza di un incarico originario non elimina gli obblighi di corretta amministrazione.
Se la gestione colposa causa danni, il giudice può moderare il risarcimento considerando le circostanze che hanno indotto all’intervento. È una facoltà legata al caso concreto: non rende il gestore sempre irresponsabile e non giustifica attività avventate soltanto perché compiute con intenzioni di aiuto.
La qualificazione del rapporto è decisiva anche per la prova liberatoria. La massima sul bene comune distingue il danno arrecato alla cosa gestita dai danni che la cosa cagiona a terzi; nel primo caso considera il mandato o la gestione e la diligenza, senza applicare automaticamente il regime della custodia dell’articolo 2051.
Esempio pratico
Un vicino gestisce un intervento urgente per evitare un danno, ma ordina un lavoro inutilmente invasivo che deteriora il bene. Si verificano diligenza e nesso causale; il giudice può considerare l’urgenza reale ai fini della moderazione, senza presumere l’esonero.
Giurisprudenza
Gestione del bene comune e prova della diligenza
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 12620, 2023, Rv. 667760-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il comproprietario che danneggi o sottragga il bene comune risponde nei confronti degli altri non già ai sensi dell'art. 2051 c.c. (norma che riguarda i danni provocati a terzi e non alla cosa posseduta), bensì alla stregua di mandatario ovvero gestore di affari altrui (a seconda che eserciti il possesso, rispettivamente, con il consenso o senza opposizione degli altri contitolari), di talché egli è chiamato a fornire la prova liberatoria avente ad oggetto non già il caso fortuito, bensì la circostanza di avere adoperato la diligenza del buon padre di famiglia nell'attività di gestione e custodia.
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