Codice civile
Art. 2035 c.c. — Prestazione contraria al buon costume
Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo VII - Del pagamento dell’indebito
Testo dell'articolo
Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Chi esegue una prestazione per uno scopo che offende il buon costume anche da parte sua non può ripetere quanto ha pagato. Il limite riguarda quindi la partecipazione del pagatore allo scopo riprovato e non ogni pagamento collegato a un contratto semplicemente invalido.
Contrarietà a una norma imperativa e offesa al buon costume devono essere distinte. La nullità del contratto non comporta sempre irripetibilità: occorre verificare il tipo di illiceità, lo scopo dell’attribuzione e la posizione di chi domanda la restituzione. La regola impedisce che la tutela restitutoria divenga lo strumento per recuperare una prestazione consapevolmente destinata a uno scopo qualificato come contrario al buon costume.
La massima sui finanziamenti a impresa già in dissesto considera una condotta preordinata a ritardare il fallimento aggravando l’esposizione. Il precedente non qualifica come immorale qualsiasi credito concesso a un’impresa in difficoltà e deve essere letto nel regime concorsuale della vicenda.
Esempio pratico
Un soggetto versa una somma partecipando consapevolmente a uno scopo contrario al buon costume. Per domandarne la restituzione non basta invocare la nullità dell’accordo: va affrontato il limite dell’articolo 2035 e il proprio coinvolgimento nello scopo.
Giurisprudenza
Finanziamenti contrari al buon costume e irripetibilità
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 7134, 2026, Rv. 677890-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Ai fini dell'applicazione della soluti retentio ex art. 2035 c.c., è contraria al buon costume l'erogazione di somme di denaro in favore di un'impresa già in stato di decozione, integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l'esposizione debitoria dell'impresa, trattandosi, invero, di una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato il decreto del tribunale che aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo proposta da una banca, il cui credito - riveniente da alcuni finanziamenti chirografari che avevano aggravato sensibilmente la situazione debitoria di una società, già esposta verso l'Erario per importi considerevoli, assistiti da privilegio - non era stato ammesso dal giudice delegato).
Fonte →