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Codice civile

Art. 2036 c.c. — Indebito soggettivo 

Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo VII - Del pagamento dell’indebito

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito.

Chi ha ricevuto l'indebito è anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede.

Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Chi paga un debito di un altro credendosi debitore per un errore scusabile può chiedere la restituzione. È un debito esistente, ma il pagatore non è il soggetto tenuto ad adempierlo: questo distingue l’indebito soggettivo da un pagamento privo di giusta causa in sé.

La ripetizione è limitata quando il creditore, in buona fede, si è privato del titolo o delle garanzie del credito. Per frutti e interessi rileva inoltre la buona o mala fede del ricevente, con decorrenza dalla domanda o dal pagamento. Scusabilità dell’errore, comportamento del creditore e sorte delle garanzie devono quindi essere accertati separatamente.

Quando la ripetizione non è ammessa, il pagatore subentra nei diritti del creditore. La massima sull’assicuratore RCA illustra una surrogazione anche in una vicenda di errore inescusabile: il rimborso è indirizzato verso l’assicuratore dell’effettivo responsabile, non descritto come una generale restituzione dovuta dalla vittima.

Esempio pratico

Un soggetto paga per errore scusabile un debito dovuto da un omonimo. Prima di chiedere la restituzione al creditore verifica se quest’ultimo abbia, in buona fede, perso titolo o garanzie; se la ripetizione non è ammessa, esamina il subentro nei diritti contro il vero debitore.

Giurisprudenza

  • Errore inescusabile dell’assicuratore e surrogazione

    Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 16213, 2025, Rv. 674997-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    L'assicuratore della r.c.a. che, per errore inescusabile, indennizza il terzo danneggiato, pur senza esservi tenuto, può esigere il rimborso di quanto pagato nei confronti dell'assicuratore dell'esclusivo responsabile, ai sensi dell'art. 2036, comma 3, c.c. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto ad una ipotesi di surrogazione ex art. 2036, comma 3, c.c. la domanda di rimborso proposta nei confronti della impresa designata dal Fondo vittime della Strada dall'assicuratore del vettore che, in relazione ad un sinistro mortale provocato dal conducente di un veicolo non assicurato, aveva risarcito i familiari del terzo trasportato pur non essendovi tenuto, per errore inescusabile consistito nel ritenere applicabile ai sinistri mortali l'art. 141 c.ass., dopo otto anni dalla sua entrata in vigore, nonostante la stratificazione di una copiosa produzione dottrinaria di senso contrario).

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