Codice civile
Art. 2040 c.c. — Rimborso di spese e di miglioramenti
Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo VII - Del pagamento dell’indebito
Testo dell'articolo
Colui al quale è restituita la cosa è tenuto a rimborsare il possessore delle spese e dei miglioramenti, a norma degli articoli 1149, 1150, 1151 e 1152.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Chi ottiene la restituzione della cosa deve rimborsare al possessore spese e miglioramenti secondo gli articoli 1149–1152. Il recupero del bene non esaurisce quindi ogni rapporto economico: possono rimanere pretese relative alla sua conservazione, gestione e trasformazione.
Il rinvio non attribuisce un rimborso indistinto di tutto ciò che il possessore ha speso. Occorre distinguere la categoria delle spese, l’esistenza e la misura dei miglioramenti e i requisiti previsti dalle norme richiamate, compresa la rilevanza della buona fede. La prova del costo non coincide sempre con quella del beneficio rimborsabile.
Anche l’eventuale ritenzione richiede i presupposti della disciplina richiamata e non giustifica automaticamente il rifiuto di consegnare la cosa. La massima sul preliminare sciolto in sede fallimentare considera il ritardo nella riconsegna in uno specifico regime: la questione risarcitoria resta distinta dalla quantificazione di spese e miglioramenti.
Esempio pratico
Il ricevente deve restituire un bene, ma documenta lavori sostenuti durante il possesso. Le parti verificano se si tratti di spese o miglioramenti rimborsabili e in quale misura, senza presumere che ogni fattura dia diritto al rimborso integrale o alla ritenzione.
Giurisprudenza
Ritardata riconsegna dopo scioglimento del preliminare
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 15648, 2026, Rv. 678993-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La domanda risarcitoria per ritardata restituzione di un immobile, proposta dalla curatela fallimentare che, nell'esercizio della facoltà riconosciuta dall'art. 72 l.fall., abbia optato per lo scioglimento di un preliminare di compravendita con cui il fallito, promittente venditore, abbia già trasferito la detenzione del bene al promissario acquirente, si fonda sul regime normativo di cui agli artt. 2033 e 2040 c.c., in forza dei quali l'obbligo di riconsegna di un bene è adempiuto compiutamente se risulti contestualmente soddisfatto anche il diritto al risarcimento del danno maturato per l'eventuale ingiustificato ritardo, a decorrere dal momento in cui il diritto di scioglimento è esercitato.
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