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Art. 2085 c.c. — Indirizzo della produzione 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo I - Dell’impresa in generale; Sezione I - Dell’imprenditore

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all'interesse unitario dell'economia nazionale è esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge e dalle norme corporative.

La legge stabilisce altresì i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La disposizione riguarda il controllo statale sull’indirizzo della produzione e la vigilanza sulla gestione delle imprese. La formulazione appartiene al contesto del 1942 e include un richiamo a norme corporative oggi non operative.

I controlli pubblici attuali devono avere un fondamento nella legge ed essere esercitati dagli organi competenti nel rispetto dell’ordinamento costituzionale. Il testo non conferisce una potestà generale di sostituire le scelte economiche dell’imprenditore o di imporre indirizzi produttivi mediante atti privi di base normativa.

Vanno distinti vigilanza di settore, autorizzazioni, sicurezza e altri interessi protetti. Anche un controllo legittimo ha un ambito e un procedimento da verificare; la mera invocazione dell’interesse nazionale non basta. La sintesi LEXMAAT descrive il limite del rinvio e segnala il superamento del segmento corporativo, senza presentare la disposizione come una delega in bianco.

Esempio pratico

Un’autorità intende imporre a un’impresa una diversa produzione. Occorre individuare la legge che le attribuisce tale potere e le condizioni di esercizio, anziché fondare l’ordine soltanto sull’articolo 2085.

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