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Codice civile

Art. 2087 c.c. — Tutela delle condizioni di lavoro 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo I - Dell’impresa in generale; Sezione I - Dell’imprenditore

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il datore deve proteggere integrità fisica e personalità morale con misure richieste dalla particolarità del lavoro, dall’esperienza e dalla tecnica. È una clausola generale che integra la normativa specifica: il rispetto formale di un singolo adempimento non esaurisce la prevenzione dei rischi concretamente conoscibili.

La responsabilità è contrattuale e non oggettiva. Nella domanda per infortunio il lavoratore prova danno, nocività delle condizioni e nesso causale; il datore dimostra l’adozione delle cautele necessarie. La massima ufficiale selezionata considera anche vigilanza effettiva, idoneità dei dispositivi e trattamento delle segnalazioni.

La tutela può riguardare condizioni organizzative lesive della salute e dignità, senza che ogni conflitto lavorativo sia automaticamente risarcibile. Occorre accertare condotte, rischio, danno e causalità. La qualificazione come mobbing non è l’unica via possibile, ma la sua mancata dimostrazione non dispensa dall’analisi degli specifici inadempimenti. Le regole dell’indennizzo assicurativo restano distinte dalla responsabilità civile e dal danno differenziale.

Esempio pratico

Un lavoratore segnala ripetutamente il rischio di caduta di materiali durante la movimentazione. Dopo l’infortunio si esaminano dispositivi, formazione, vigilanza e risposta alle segnalazioni, oltre alla causalità e al danno effettivo.

Giurisprudenza

  • Infortunio e ripartizione degli oneri probatori

    Corte di cassazione, sez. L, ordinanza n. 21714, 2025, Rv. 676070-03 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Il lavoratore prova danno, nocività delle condizioni di lavoro e causalità. Il datore deve dimostrare le cautele necessarie, da valutare rispetto ai luoghi e ai rischi concreti: rilevano dispositivi, vigilanza sull’osservanza delle regole e gestione delle segnalazioni dei dipendenti.

    Fonte →
  • Malattia professionale e percezione del danno

    Corte di cassazione, sez. L, ordinanza n. 14160, 2026, Rv. 679215-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    La prescrizione del risarcimento decorre quando il lavoratore conosce, o può conoscere con diligenza, danno e riferibilità causale a una condotta altrui. Nel caso di malattia da amianto, la consapevolezza dell’esposizione e della nocività può rendere superflua una successiva certificazione formale dell’origine professionale.

    Fonte →

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