Codice civile
Art. 2088 c.c. — Responsabilità dell'imprenditore
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo I - Dell’impresa in generale; Sezione I - Dell’imprenditore
Testo dell'articolo
L'imprenditore deve uniformarsi nell'esercizio dell'impresa ai principi dell'ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano, e risponde verso lo Stato dell'indirizzo della produzione e degli scambi, in conformità della legge e delle norme corporative.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La disposizione imponeva conformità ai principi dell’ordinamento corporativo e responsabilità verso lo Stato per l’indirizzo della produzione. Il suo presupposto istituzionale è venuto meno con la soppressione del sistema corporativo.
La presenza del testo nella raccolta ufficiale non lo rende un titolo attuale per controllare ogni scelta imprenditoriale o imporre una responsabilità generale verso lo Stato. La fonte editoriale lo rappresenta come abrogato per effetto di tale soppressione; la scheda conserva il testo e segnala il carattere storico non operativo.
L’imprenditore resta soggetto a obblighi attuali, come sicurezza, correttezza, assetti adeguati e rispetto delle autorizzazioni, ma tali obblighi hanno basi normative distinte. Non possono essere ricavati indistintamente dal richiamo corporativo. La sintesi LEXMAAT serve a impedire una lettura operativa impropria e non simula un precedente giurisprudenziale.
Esempio pratico
Un provvedimento pretende di sanzionare una scelta produttiva invocando soltanto l’articolo 2088. Si deve cercare la base normativa vigente del potere e dell’obbligo, non riattivare l’ordinamento corporativo.
Note
Testo presente nella raccolta ufficiale; meccanismo corporativo non operativo dopo la soppressione dell’ordinamento. La pagina editoriale può rappresentarlo come implicitamente abrogato: non si attribuisce una clausola di abrogazione espressa non riportata da Normattiva.